Art. 1

In vigore dal 6 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 25 - nell'art. 25, relativo al corso di laurea in economia e commercio; all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: finanza degli enti locali; applicazioni della matematica all'economia; statistica sociale; teoria dei campioni; metodi della ricerca operativa; calcolatori elettronici e programmazione; controllo statistico delle qualità e statistica industriale; economia aziendale; finanza aziendale; economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali; analisi dei costi; organizzazione commerciale; merceologia doganale; tecnica del mercato mobiliare; diritto agrario e legislazione forestale; diritto pubblico dell'economia; economia della sicurezza sociale; gestione dell'informazione; sistemi economici comparati; diritto degli enti locali; economia regionale; revisione aziendale. Dallo stesso elenco sono soppressi i sottoindicati insegnamenti complementari: tecnica commerciale dei prodotti agricoli; storia dell'agricoltura; diritto della navigazione; chimica merceologica. Nello stesso art. 25, cambiano denominazione i seguenti insegnamenti complementari: da "diritto delle assicurazioni libere e sociali" a "diritto delle assicurazioni"; da "legislazione del lavoro" a "diritto della previdenza sociale"; da "economia bancaria" a "economia delle aziende di credito". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;992#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo