Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 25 - nell'art. 25, relativo al corso di laurea in economia e commercio; all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
finanza degli enti locali;
applicazioni della matematica all'economia;
statistica sociale;
teoria dei campioni;
metodi della ricerca operativa;
calcolatori elettronici e programmazione;
controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
economia aziendale;
finanza aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
analisi dei costi;
organizzazione commerciale;
merceologia doganale;
tecnica del mercato mobiliare;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto pubblico dell'economia;
economia della sicurezza sociale;
gestione dell'informazione;
sistemi economici comparati;
diritto degli enti locali;
economia regionale;
revisione aziendale.
Dallo stesso elenco sono soppressi i sottoindicati insegnamenti complementari:
tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
storia dell'agricoltura;
diritto della navigazione;
chimica merceologica.
Nello stesso art. 25, cambiano denominazione i seguenti insegnamenti complementari:
da "diritto delle assicurazioni libere e sociali" a "diritto delle assicurazioni";
da "legislazione del lavoro" a "diritto della previdenza sociale";
da "economia bancaria" a "economia delle aziende di credito".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 16
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;992#art-1