Art. 3
In vigore dal 13 ott 1982
Le autorizzazioni concesse dovranno essere comunicate alla commissione della Comunità europea con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;729#art-3