Art. 3

In vigore dal 13 ott 1982
Le autorizzazioni concesse dovranno essere comunicate alla commissione della Comunità europea con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;729#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/405 concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche. — Testo vigente | Portale Normativo