Art. 1
In vigore dal 13 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/405 del 14 aprile 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche;
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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La costruzione di nuove centrali elettriche che utilizzino esclusivamente o principalmente combustibili derivati dal petrolio e non rientrino tra quelle previste nei programmi formulati dall'ENEL e approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 1975 e la conversione a tali combustibili di centrali esistenti possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato soltanto nei seguenti casi:
se la centrale elettrica ha una potenza inferiore a 10 MW o è destinata esclusivamente alla produzione di energia destinata a far fronte ai bisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve;
se i prodotti derivati dal petrolio sono destinati esclusivamente all'accensione ed al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il loro apporto energetico totale resta debole;
se il combustibile derivato dal petrolio è un prodotto residuo che non può essere meglio valorizzato in altro modo;
se l'approvvigionamento di altri combustibili non può essere garantito o se la loro utilizzazione non può essere presa in considerazione per motivi economici, tecnici o di sicurezza;
se particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'utilizzo di prodotti petroliferi in una centrale elettrica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;729#art-1