Art. 4
In vigore dal 28 mag 1983
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto, si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti dei ruoli ordinari amministrativi e tecnici della Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1182#art-4