Art. 3
In vigore dal 28 mag 1983
L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1 gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.
Per i dipendenti del soppresso istituto "G. Kirner" l'inquadramento nel ruolo speciale della Corte dei conti agli effetti giuridici ed economici decorre dal 6 agosto 1981, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980 concernente la soppressione del medesimo ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1182#art-3