Art. 1
In vigore dal 30 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 25, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
diritto agrario;
diritto delle assicurazioni;
diritto dei trasporti;
teoria generale del processo;
diritti dell'uomo;
introduzione alle scienze giuridiche;
diritto penale dell'economia;
giustizia costituzionale;
diritto processuale amministrativo;
diritto statuale dei culti;
diritto della sicurezza sociale;
storia delle codificazioni;
storia del diritto e della procedura penale;
storia del diritto della navigazione;
storia del diritto commerciale;
storia del diritto costituzionale e amministrativo;
diritto pubblico romano;
diritto processuale comparato;
diritto delle assicurazioni marittime ed aeronautiche;
organizzazioni internazionali;
diritto ecclesiastico comparato;
diritto dell'esecuzione penale;
diritto penitenziario;
criminologia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto processuale tributario;
diritto del lavoro nei Paesi della CEE;
diritto della sicurezza sociale nei Paesi della CEE;
diritto del lavoro nei sistemi socialisti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 260
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-16;653#art-1