Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 25, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: diritto agrario; diritto delle assicurazioni; diritto dei trasporti; teoria generale del processo; diritti dell'uomo; introduzione alle scienze giuridiche; diritto penale dell'economia; giustizia costituzionale; diritto processuale amministrativo; diritto statuale dei culti; diritto della sicurezza sociale; storia delle codificazioni; storia del diritto e della procedura penale; storia del diritto della navigazione; storia del diritto commerciale; storia del diritto costituzionale e amministrativo; diritto pubblico romano; diritto processuale comparato; diritto delle assicurazioni marittime ed aeronautiche; organizzazioni internazionali; diritto ecclesiastico comparato; diritto dell'esecuzione penale; diritto penitenziario; criminologia; diritto pubblico dell'economia; diritto processuale tributario; diritto del lavoro nei Paesi della CEE; diritto della sicurezza sociale nei Paesi della CEE; diritto del lavoro nei sistemi socialisti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 260
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-16;653#art-1