Art. 27

In vigore dal 25 giu 1988
Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile sono assoggettati al pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire 5 milioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;503#art-27

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Art. 27 Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonche' della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile. — Testo vigente | Portale Normativo