Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 25 giu 1988
Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile sono assoggettati al pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire 5 milioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;503#art-27