Art. 4
In vigore dal 4 lug 1982
Alla legge 13 luglio 1966, n. 615, è aggiunto, dopo l'art. 14, l'art. 14-bis:
"I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.
Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.
I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio:
impiegati nelle centrali elettriche;
impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima;
contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;400#art-4