Art. 1
In vigore dal 4 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/716 del 24 novembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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L'art. 11 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è modificato come segue:
"I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;400#art-1