Art. 3

In vigore dal 17 ago 1982
Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito confezionare i prodotti di cui al precedente in pesi netti unitari diversi da quelli previsti dal medesimo articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-18;490#art-3

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