Art. 1

In vigore dal 17 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Viste le direttive n. 76/628 e n. 78/609 del 20 luglio 1976 e 10 ottobre 1978, emanate dal Consiglio delle Comunità europee concernenti i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: . All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è aggiunto il seguente comma: "I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-18;490#art-1

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