Art. 22
In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando, ai fini dei concorsi, non saranno applicabili le norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi per i ruoli locali relativi al personale cui si applicano le disposizioni della stessa legge sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - SCHIETROMA - ROGNONI - DARIDA - ANDREATTA - GASPARI - BALZAMO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-22