Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando, ai fini dei concorsi, non saranno applicabili le norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi per i ruoli locali relativi al personale cui si applicano le disposizioni della stessa legge sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - SCHIETROMA - ROGNONI - DARIDA - ANDREATTA - GASPARI - BALZAMO - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 8
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