Titolo III
Art. 54
Disposizione transitoria sul trattamento economico
In vigore dal 1 nov 1986
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l', è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-54