Titolo IV

Art. 55

Abrogato

Valutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria

In vigore dal 1 nov 1986
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 668.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-55

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Valutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria (Art. 55 Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo