Titolo IV
Art. 55
AbrogatoValutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria
In vigore dal 1 nov 1986
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 668.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-55