Titolo IV
Art. 51
Concorso per titoli di servizio e colloquio
In vigore dal 25 giu 1982
I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedenti sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.
Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti ai sensi del terzo comma dell' della legge 1° aprile 1981, n. 121.
I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-51