Titolo III
Art. 32
Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni
In vigore dal 25 giu 1982
Il ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e a quelli richiamati in servizio temporaneo è articolato in tre qualifiche, che assumono la denominazione di assistente, assistente principale ed assistente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-32