Titolo III

Art. 29

Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto il grado di tenente colonnello nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo" e quello con il grado di tenente colonnello proveniente dai ruoli separati e limitati, è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-29

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Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni (Art. 29 Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo