Capo VII

Art. 46 bis

Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali. 2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame. 3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.
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Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento (Art. 46 bis Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo