Capo VII
Art. 46 bis
80 / 108Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame.
3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-46-bis