Art. 3
In vigore dal 8 giu 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-14;309#art-3