Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 giu 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 4
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