Art. 1
In vigore dal 13 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, n. 870;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell' della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro;
Decreta:
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Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 1.480 per l'anno finanziario 1980 ed in L. 2.055 per gli anni finanziari 1981 e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;382#art-1