Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 13 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355; Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, n. 870; Sentita la commissione di cui al secondo comma dell' della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro; Decreta: . Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 1.480 per l'anno finanziario 1980 ed in L. 2.055 per gli anni finanziari 1981 e seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;382#art-1