Art. 1
In vigore dal 29 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernenti l'ordinamento degli uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e per gli oggetti di arte contemporanea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 865, che ha riordinato le sedi dell'ufficio esportazione per gli oggetti di antichità e gli uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, fissandone la sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Considerato che per raggiungere una migliore funzionalità dell'attuale ufficio esportazione di Trieste è necessario modificarne le attuali competenze;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
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La competenza dell'ufficio esportazione di Trieste viene così modificata:
ufficio esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e per gli oggetti di arte contemporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-06;248#art-1