Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernenti l'ordinamento degli uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e per gli oggetti di arte contemporanea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 865, che ha riordinato le sedi dell'ufficio esportazione per gli oggetti di antichità e gli uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, fissandone la sede; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Considerato che per raggiungere una migliore funzionalità dell'attuale ufficio esportazione di Trieste è necessario modificarne le attuali competenze; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; Decreta: . La competenza dell'ufficio esportazione di Trieste viene così modificata: ufficio esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e per gli oggetti di arte contemporanea.
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