Art. 1
In vigore dal 21 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Nell'art. 62, concernente il corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti:
archeologia cristiana;
storia dell'arte del medio e estremo Oriente;
storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche;
filologia armena;
storia del disegno e della grafica.
Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
letteratura italiana teatrale;
stilistica e metrica;
teoria della letteratura;
filologia francese;
geografia urbana;
geografia rurale;
storia delle tecniche artistiche;
iconografia e iconologia;
storia della tradizione manoscritta;
storia della lingua latina;
didattica del latino;
dialettologia greca.
Nell'art. 63, concernente il corso di laurea in filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti:
storia del Risorgimento;
storia del diritto italiano;
diplomatica;
storia ed istituzioni nord-americane;
storia ed istituzioni latino-americane;
storia ed istituzioni dell'Africa;
storia ed istituzioni dell'Asia;
storia ed istituzioni dei paesi arabi;
storia delle istituzioni;
storia dell'agricoltura;
paleografia e diplomatica;
storia dell'Europa orientale;
filologia biblica.
Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
teoria e storia dei sistemi filosofici;
storia delle dottrine teologiche;
esegesi biblica;
storia della storiografia filosofica;
filosofia della politica;
semiotica.
Nell'art. 64, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
didattica delle lingue straniere moderne;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua portoghese.
Nell'art. 67, concernente il corso di laurea in storia, negli elenchi degli insegnamenti complementari distinti per indirizzi sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
Indirizzo antico:
* storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane;
civiltà antiche dell'Italia meridionale;
topografia antica;
iranistica;
filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
indologia;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.
Indirizzo medievale:
archeologia e topografia medievali;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.
Indirizzo moderno:
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia contemporanea;
* demografia storica;
* antropologia sociale;
storia della Toscana nell'età moderna;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.
Indirizzo contemporaneo:
storia del movimento operaio e sindacale;
storia dei trattati e delle relazioni internazionali;
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia moderna;
antropologia sociale;
storia dell'Italia post-unitaria;
geografia applicata;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
demografia storica.
Il testo dell'art. 71, concernente norme per il conseguimento del diploma di laurea, è soppresso e sostituito come segue:
"Art. 71. - La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche; quella per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), a discipline linguistiche e/o letterarie".
Gli articoli 73, 74, 75 e 76, concernenti un seminario, annesso alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-26;408#art-1