Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell'art. 62, concernente il corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti: archeologia cristiana; storia dell'arte del medio e estremo Oriente; storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche; filologia armena; storia del disegno e della grafica. Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: letteratura italiana teatrale; stilistica e metrica; teoria della letteratura; filologia francese; geografia urbana; geografia rurale; storia delle tecniche artistiche; iconografia e iconologia; storia della tradizione manoscritta; storia della lingua latina; didattica del latino; dialettologia greca. Nell'art. 63, concernente il corso di laurea in filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti: storia del Risorgimento; storia del diritto italiano; diplomatica; storia ed istituzioni nord-americane; storia ed istituzioni latino-americane; storia ed istituzioni dell'Africa; storia ed istituzioni dell'Asia; storia ed istituzioni dei paesi arabi; storia delle istituzioni; storia dell'agricoltura; paleografia e diplomatica; storia dell'Europa orientale; filologia biblica. Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: teoria e storia dei sistemi filosofici; storia delle dottrine teologiche; esegesi biblica; storia della storiografia filosofica; filosofia della politica; semiotica. Nell'art. 64, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: didattica delle lingue straniere moderne; storia della lingua tedesca; storia della lingua portoghese. Nell'art. 67, concernente il corso di laurea in storia, negli elenchi degli insegnamenti complementari distinti per indirizzi sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: Indirizzo antico: * storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane; civiltà antiche dell'Italia meridionale; topografia antica; iranistica; filosofia dell'India e dell'Asia orientale; indologia; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica. Indirizzo medievale: archeologia e topografia medievali; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica. Indirizzo moderno: * storia delle istituzioni sociali e politiche; * storia medioevale; * storia contemporanea; * demografia storica; * antropologia sociale; storia della Toscana nell'età moderna; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica. Indirizzo contemporaneo: storia del movimento operaio e sindacale; storia dei trattati e delle relazioni internazionali; * storia delle istituzioni sociali e politiche; * storia medioevale; * storia moderna; antropologia sociale; storia dell'Italia post-unitaria; geografia applicata; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica; demografia storica. Il testo dell'art. 71, concernente norme per il conseguimento del diploma di laurea, è soppresso e sostituito come segue: "Art. 71. - La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche; quella per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), a discipline linguistiche e/o letterarie". Gli articoli 73, 74, 75 e 76, concernenti un seminario, annesso alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-26;408#art-1