Art. 3
In vigore dal 6 apr 1982
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1982
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 237
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-09;87#art-3