Art. 3

In vigore dal 6 apr 1982
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1982 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982 Registro n. 9 Difesa, foglio n. 237
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Art. 3 Richiamo alle armi nel 1982 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento. | Portale Normativo