Art. 2

In vigore dal 6 apr 1982
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-09;87#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Richiamo alle armi nel 1982 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento. | Portale Normativo