Art. 1
In vigore dal 29 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
. Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:
78) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;
79) storia e tecnica dello scavo e del restauro archeologico;
80) epigrafia latina;
81) istituzioni medioevali;
82) esegesi delle fonti storiche medioevali;
83) geografia storica;
84) storia bizantina;
85) storia e istituzioni islamiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;247#art-1