Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; . Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti: 78) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia; 79) storia e tecnica dello scavo e del restauro archeologico; 80) epigrafia latina; 81) istituzioni medioevali; 82) esegesi delle fonti storiche medioevali; 83) geografia storica; 84) storia bizantina; 85) storia e istituzioni islamiche.
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