Art. 3
In vigore dal 2 feb 1982
Assegni di cumulo
L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, semprechè si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-3