Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 7

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 4 feb 1982
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo nonché nel settore economico od amministrativo. I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo si provvede a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall' della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata l'incompatibilità stessa. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.
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