Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 5

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 4 feb 1982
Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre: 1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro; 2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi; 3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformità alle direttive del Ministro stesso; 4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo; 5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici; 6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia e delibera in materia di progettazione, di esecuzione e collaudo di opere ed impianti; 7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti; 8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale; 9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale; 10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonché su proposta del direttore generale, sul conferimento delle funzioni corrispondenti, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale; 11) delibera in ordine alla dotazione organica ed al numero dei posti da mettere a concorso di volta in volta, quando ne sussista la necessità aziendale; 12) delibera la nomina dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali scelti di norma fra i dipendenti dell'Azienda ovvero anche fra dipendenti della pubblica amministrazione o fra estranei alla stessa; in ogni caso i nominati devono possedere riconosciuta competenza e qualità che, in relazione alla attività precedentemente svolta, offrano le più ampie garanzie di specifica capacità professionale nel settore di destinazione; 13) delibera il conferimento delle funzioni di direttore di centro di controllo di area a personale dell'Azienda con lunga e specifica esperienza operativa, su proposta del direttore generale. Per altri importanti enti operativi il consiglio di amministrazione può deliberare di adottare analoga procedura; 14) delibera, in armonia con i principi e osservando i procedimenti di cui al successivo , la istituzione e la soppressione dei servizi e dei dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti nonché l'articolazione degli enti aventi carattere esclusivamente operativo; 15) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con 11 Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi; 16) delibera in materia di applicazione di norme interne attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attività connesse con i servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale; 17) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato; 18) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi; 19) delibera la partecipazione a società o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo; 20) delibera sul trattamento economico del direttore generale, del vice direttore generale e dei dirigenti; 21) delibera sulla istituzione di commissioni incaricate di studiare problematiche tecniche o amministrative interessanti l'Azienda, sul conferimento di incarichi di studio o professionali in particolari materie nonché sulla determinazione degli eventuali compensi; 22) delibera sugli altri argomenti che il presente statuto non attribuisce alla competenza di altri organi. Per assicurare efficienza operativa all'Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale. La delega prevista nel comma precedente è esclusa per le materie di cui agli alinea 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 20 del presente articolo.
Storico versioni

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