Art. 25
In vigore dal 1 gen 1982
L'art. 38 e sostituito dal seguente:
"Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione. - La decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.
Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.
La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.
Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-25