Art. 23

In vigore dal 1 gen 1982
L'art. 35 è sostituito dal seguente: "Istruzione del processo. - La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta. Il collegio può delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, la commissione tributaria può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto. Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese. - Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non può essere impugnata separatamente dalla decisione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-23

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