Art. 5

In vigore dal 16 mar 1982
Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti gli insegnamenti di: cristallochimica; fisica del vulcanismo; sismologia; geofisica della terra solida; mineralogia sistematica; petrologia; petrografia regionale; metodologie mineralogiche petrografiche; geotermia; petrotettonica; tettonica; paleogeografia; esercitazioni di geologia; paleontologia stratigrafica; geologia dell'Appennino; geologia ambientale; geopedologia; geologia del sottosuolo; rilevamento geologico tecnico. Nell'art. 102, relativo alle propedeuticità degli esami, è aggiunto il seguente nuovo comma: "Gli esami di fisica sperimentale primo anno e di fisica sperimentale secondo anno precedono gli esami di fisica terrestre, cristallografia, petrografia e geologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 232
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;971#art-5

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