Art. 5
5 / 5In vigore dal 16 mar 1982
Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti gli insegnamenti di:
cristallochimica;
fisica del vulcanismo;
sismologia;
geofisica della terra solida;
mineralogia sistematica;
petrologia;
petrografia regionale;
metodologie mineralogiche petrografiche;
geotermia;
petrotettonica;
tettonica;
paleogeografia;
esercitazioni di geologia;
paleontologia stratigrafica;
geologia dell'Appennino;
geologia ambientale;
geopedologia;
geologia del sottosuolo;
rilevamento geologico tecnico.
Nell'art. 102, relativo alle propedeuticità degli esami, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Gli esami di fisica sperimentale primo anno e di fisica sperimentale secondo anno precedono gli esami di fisica terrestre, cristallografia, petrografia e geologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 232
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;971#art-5