Art. 2
In vigore dal 18 feb 1982
Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia:
Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 320. - La scuola di specializzazione in "farmacologia" rilascia i seguenti diplomi:
a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;
c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.
Art. 321. - La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di "farmacologia di base", di "farmacologia clinica", di "tossicologia".
Il numero massimo degli iscritti è fissato a nove per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento dell'iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.
Art. 322. - La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.
Art. 323. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.
2° Anno:
1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente di lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.
3° Anno:
A) Indirizzo "farmacologia di base":
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
B) Indirizzo "farmacologia clinica":
1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilità dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.
C) Indirizzo "tossicologia":
1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia e istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.
4° Anno:
A) Indirizzo "farmacologia di base":
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.
B) Indirizzo "farmacologia clinica":
1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.
C) Indirizzo "tossicologia":
1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia da abuso di farmaci;
4) tossicologia nutrizionale;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.
Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche.
Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.
Art. 324. - Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso la frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento.
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede la frequenza obbligatoria di almeno un anno in una clinica specializzata.
Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovrà superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.
Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.
Art. 325. - Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice direttore responsabile dell'attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.
Art. 326. - Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dell'istituto di farmacologia.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 327. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 95
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;890#art-2