Art. 1

In vigore dal 18 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Gli articoli 311, 312, 313, 314 e 315, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 311. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 312. - Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti in quattro anni di corso: 1° Anno: 1) epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) batteriologia e micologia; 3) virologia; 4) parassitologia; 5) immunologia generale. 2° Anno: 1) tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive; 2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 5) anatomia patologica; 6) genetica. 3° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (primo anno); 2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 3) radiologia; 4) medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (secondo anno); 2) malattie tropicali; 3) legislazione sanitaria delle malattie infettive; 4) farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 313. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialità pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Art. 314. - Al termine di ciascun corso annuale gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo corso. Art. 315. - Per il conseguimento del diploma in malattie infettive gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento attinente la specialità. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;890#art-1

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