Art. 1
In vigore dal 18 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Gli articoli 311, 312, 313, 314 e 315, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 311. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 312. - Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti in quattro anni di corso:
1° Anno:
1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.
2° Anno:
1) tecniche batteriologiche e micologiche applicate
alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.
3° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (primo anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (secondo anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 313. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialità pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Art. 314. - Al termine di ciascun corso annuale gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo corso.
Art. 315. - Per il conseguimento del diploma in malattie infettive gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento attinente la specialità.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;890#art-1