Art. 1
In vigore dal 14 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
L'art. 35 dello statuto dell'Università di Bari, relativo agli istituti della facoltà di lettere e filosofia, è sostituito dal seguente:
Gli istituti della facoltà di lettere e filosofia sono:
1) istituto di filologia classica;
2) istituto di storia dell'arte medioevale e moderna;
3) istituto di storia medioevale e moderna;
4) istituto di filosofia;
5) istituto di glottologia;
6) istituto di filologia moderna;
7) istituto di psicologia;
8) istituto di storia antica (greca e romana);
9) istituto di paleografia;
10) istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana;
11) istituto di filologia e lingue romanze;
12) istituto di civiltà preclassiche (con annesso museo paletnologico);
13) istituto di storia delle tradizioni popolari;
14) seminario di storia della scienza;
15) istituto di lingue e letterature straniere.
Ciascun istituto ha locali, attrezzature e biblioteca propri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1164#art-1