Art. 2
In vigore dal 14 set 1982
L'art. 36 dello statuto dell'Università di Bari, relativo al seminario di storia della scienza presso la facoltà di lettere e filosofia, è sostituito dal seguente:
Seminario di storia della scienza
È istituito un seminario di storia della scienza che si propone di raggiungere le seguenti finalità:
1) favorire il progresso degli studi di storia della scienza;
2) organizzare attività formative e di ricerca riservata ai giovani laureati provenienti sia da facoltà letterarie-umanistiche che da facoltà tecnico-scientifiche;
3) ampliare e completare la formazione degli studenti e dei ricercatori, ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza, in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria;
4) istituire rapporti di collaborazione tra le facoltà umanistiche e quelle scientifiche, nonché con le istituzioni e con gli enti di ricerca e programmazione operanti nel territorio.
A tale scopo il seminario promuove corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri.
Il seminario può ricevere contributi dal Ministero della pubblica istruzione e dagli altri organi dello Stato, dal C.N.R. e da altri enti pubblici e privati da accreditare sul bilancio dell'Università di Bari.
Il seminario è diretto da un consiglio formato: dal professore di storia della scienza della facoltà di lettere e filosofia, direttore; da un altro professore designato dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia; da due professori designati rispettivamente dai consigli della facoltà di scienze e medicina. Il consiglio direttivo potrà cooptare docenti e studiosi in numero illimitato.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed elegge nel suo ambito un vice direttore ed un segretario.
Il consiglio può nominare un presidente onorario del seminario.
Il seminario sarà dotato di locali, attrezzature, biblioteche, museo-laboratorio propri e curerà proprie pubblicazioni e stampa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1982
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 209
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1164#art-2