Art. 2
In vigore dal 28 mar 1982
Gli articoli 316 e 319, relativi al corso di perfezionamento in scienza dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 316. - Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica.
I laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica.
Art. 319. - La direzione del corso è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso. In caso di motivato impedimento la direzione del corso è affidata a professore associato, che pure insegni nel corso medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 393
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1044#art-2