Art. 1
In vigore dal 28 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 309 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologie dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 309. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica; i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura chimica e in fisica.
Art. 312. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1044#art-1