Art. 1
In vigore dal 10 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 94, relativo al corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico sono aggiunti i seguenti:
analisi numerica;
applicazione della matematica all'economia;
logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; meccanica dei fluidi;
ricerca operativa;
teoria dei giochi;
teoria dei grafi;
termodinamica.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo matematico sono aggiunti i seguenti:
algebra II;
algebra commutativa;
algebra omologica;
analisi numerica;
analisi numerica II;
calcolo delle variazioni;
complementi di algebra;
epistemologia e metodologia;
funzioni speciali;
geometria dei numeri;
pedagogia matematica;
spazi analitici;
strutture algebriche;
teoria dei gruppi;
teoria delle funzioni di variabili complesse;
teoria delle funzioni di variabili reali;
teoria delle equazioni integrali;
topologia differenziale;
topologia generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 219
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;941#art-1