Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico L'art. 94, relativo al corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico sono aggiunti i seguenti: analisi numerica; applicazione della matematica all'economia; logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; meccanica dei fluidi; ricerca operativa; teoria dei giochi; teoria dei grafi; termodinamica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo matematico sono aggiunti i seguenti: algebra II; algebra commutativa; algebra omologica; analisi numerica; analisi numerica II; calcolo delle variazioni; complementi di algebra; epistemologia e metodologia; funzioni speciali; geometria dei numeri; pedagogia matematica; spazi analitici; strutture algebriche; teoria dei gruppi; teoria delle funzioni di variabili complesse; teoria delle funzioni di variabili reali; teoria delle equazioni integrali; topologia differenziale; topologia generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 219
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